Art. 51.
(Revoca della sospensione ed estinzione della pena).

      1. In materia di revoca della sospensione e di estinzione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la sospensione condizionale della pena sia o possa essere revocata in base ai presupposti stabiliti dalla legge qualora il condannato commetta uno o più reati ovvero riporti, nei termini stabiliti per la prova, un'altra condanna per un reato commesso anteriormente alla messa alla prova, ovvero commetta gravi o reiterate violazioni degli obblighi o delle prescrizioni imposti, salvo che in tal caso il giudice non ritenga sufficiente prolungare la prova o modificare le prescrizioni;

 

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          b) prevedere che, dalla pena da eseguire a seguito della revoca della sospensione condizionale con messa alla prova, si detragga un periodo corrispondente a quello di prova eseguita, secondo i criteri di ragguaglio stabiliti per le pene prescrittive;

          c) prevedere che la disciplina della revoca si applichi anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti;

          d) prevedere che la pena si estingua:

              1) se nei termini stabiliti non si verifichi alcuna delle ipotesi di revoca;

              2) in caso di esito positivo della prova, ove disposta.